Statuto

 

Articolo 1 – Il Consorzio è denominato:
Consorzio Produttori Alimenti Lazio con l’acronimo CO.PR.AL. Lazio

Articolo 2 – Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Monte Compatri (Rm) in Via
San Giuseppe, n.1; avrà altresì a livello operativo l’utilizzo delle sedi dei Consorziati in
in Italia ed all’estero; avrà inoltre l’opportunità di aprire filiali in Italia ed all’Estero.

Articolo 3 - La durata del Consorzio è fissata in anni 10 (dieci) dalla sua costituzione.
Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati.

Articolo 4 - Il Consorzio ha per oggetto attività puramente interne:
- lo sviluppo e l’organizzazione di eventi fiere e mercati e di assumere la rappresentanza dei Consorziati nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di legge.
- incrementare ogni tipo di attività compreso quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati e consociati.
- la cooperazione tra aziende finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate
- promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione della produzione degli alimenti prodotti direttamente dai Consorziati o dai consorzi consociati, anche attraverso pubblicizzazioni ed attività di educazione al cibo.

Articolo 5 - Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Articolo 6 - Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.
L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.
Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati; mentre le perdite per le attività svolte dalle imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di queste ultime.

Articolo 7 - Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis c.c.; esso terrà comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

Articolo 8 - Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono partecipare al Consorzio persone fisiche e giuridiche.

Articolo 9 - Chi desidera partecipare al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
b) l'attività svolta in relazione all'oggetto consortile e ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
c) Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti a) e b) la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.
Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo.
Tutti i consorziati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione un contributo di adesione di euro 50,00 (cinquanta). Tale contributo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.
Essi sono inoltre tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale determinato dalla Assemblea dei Consorziati per quanto attiene l'importo.

Articolo 10 - Il consorziato persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione al Consorzio; in tale eventualità la compagine sociale sarà automaticamente esclusa dal Consorzio e dovrà ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata in base a quanto previsto all'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.
E'facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo decorsi 6 mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.
In questo caso saranno applicati le sanzioni e i contributi a carico del consorziato che recede previsti dal regolamento.

Articolo 12 - Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il consorziato:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
c) che senza giustificato motivo declina il conferimento in incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;
f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.
Nei casi d) ed e) il consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento; e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Articolo 13 - Nel caso di decesso di uno dei consorziati, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per la ammissione e questi vi acconsentano.
Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di consorziato.
In ogni caso i consorziati receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui gli stessi partecipavano al consorzio.

Articolo 14 - Il fondo consortile è illimitato ed è formato dalle quote nominative conferite dai nuovi consorziati.
Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, i consorziati sono tenuti a corrispondere un contributo nella misura fissata dal regolamento interno.
Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:
a) dal fondo consortile;
b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da qualunque altro fondo.

Articolo 15 - Sono organi del Consorzio:
a) il Presidente,
b) il Consiglio Direttivo,
c) l’Assemblea dei Consorziati.

Articolo 16 - Il Presidente del Consorzio è individuato nella persona della Sig.ra CUCCIA MARIA.
Il Presidente è scelto dall’Assemblea dei Consorziati, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri incluso il Presidente scelti dall'Assemblea tra i promotori del Consorzio: costoro potranno richiedere di lasciare tale carica in caso di propria impossibilità, eventualmente segnalando nel contempo il nominativo proposto alla sostituzione.
Il Consiglio Direttivo potrà ammettere come consorziati tutte le persone aventi i requisiti indicati nell'art. 6 che si impegnino a versare un contributo di adesione come previsto dall'art. 7 del presente Statuto e ad assolvere a tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali consorziati; a tal fine esso potrà richiedere le ulteriori informazioni ed i documenti necessari.
Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice.
Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea.
In particolare, in via del tutto esemplificativa:
a) assume i dipendenti del Consorzio, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
b) istruisce le domande dirette e di consorziati al fine di ottenere incarichi e commesse;
c) provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;
d) determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
e) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
f) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Articolo 18 - L’Assemblea dei Consorziati è composta da tutti i consorziati i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.
Il diritto di voto può essere esercitato dai consorziati in regola con i versamenti e con le quote dei contributi.
L' Assemblea dei Consorziati potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.
L' Assemblea dei Consorziati è convocata con avviso personale da inviare, con preavviso di almeno dieci giorni, per raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.
L’ Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Essa:
a) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, e ne determina il compenso;
b) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e del presente statuto, che potranno essere proposte, oltre che dai consorziati, dallo stesso Consiglio Direttivo.
Delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati è redatto verbale a cura del Presidente all'uopo nominato dai consorziati.
I Verbali sono conservati in apposito registro dei Verbali della Assemblea dei Consorziati e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Articolo 19- Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati per le cause previste per legge.

Articolo 20 - La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dall' Assemblea dei Consorziati.
I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

Articolo 21 - Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto tra i consorziati tra loro, tra i consorziati ed il Consorzio od i suoi amministratori si farà riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile indicando come foro competente quello di Roma.

Monte Compatri, li 16.05.2017

CO.PR.AL. Lazio

Via San Giuseppe, 1
00077 Monte Compatri ( RM)

Telefono: +39 375 6736 507

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